Tso, prima della convalida la persona deve essere ascoltata dal giudice

Lo stabilisce la Corte Costituzionale intervenendo sul trattamento sanitario obbligatorio con la sentenza 76.2025

Tso, prima della convalida la persona deve essere ascoltata dal giudice

INTRODUZIONE A CURA DELLA REDAZIONE

Con la sentenza n. 76 del 2025, depositata il 30 maggio, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 35 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non garantisce alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) il diritto di essere tempestivamente informata del provvedimento restrittivo, di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida e di ricevere la notifica del relativo decreto.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela della libertà personale e dei diritti di difesa, affermando che anche nei casi di sofferenza psichica devono essere assicurate garanzie effettive di partecipazione al procedimento. La Corte ha ribadito che la condizione di fragilità o possibile incapacità non può comportare l’automatica compressione dei diritti fondamentali, richiamando il rispetto degli articoli 13, 24, 32 e 111 della Costituzione, nonché dei principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si tratta di una pronuncia di rilievo, che rafforza il presidio giurisdizionale sulle misure restrittive della libertà personale e promuove una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sul TSO, ispirata al rispetto della dignità della persona e alla tutela della sua integrità fisica e psichica.

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Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 30 maggio 2025

LA PERSONA SOTTOPOSTA A TSO HA DIRITTO DI RICEVERE COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL TRATTAMENTO E DI ESSERE SENTITA DAL GIUDICE TUTELARE PRIMA DELLA CONVALIDA

Con la sentenza numero 76 depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

L’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni. L’audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione). In terzo luogo, costituiscuno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona.

Non si oppongono all’obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione.

L’articolo 35 della legge numero 833 del 1978, pertanto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo:

  • nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
  • nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
  • nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente».

La Corte costituzionale ha dichiarato, inoltre, in via consequenziale, in relazione alla proroga del TSO, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».

Roma, 30 maggio 2025

Commenti (6)

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    1. Giacomo 15 giugno 2025

      mi sembra una buona notizia, aumenta la tutela delle persone che possono essere sottoposte ad eventuali tso

    1. nicolcass 15 giugno 2025

      ho meno fiducia nei giudici che nei politici...e non voto da anni...

    1. afrin 15 giugno 2025

      Ma saranno gli stessi giudici che hanno convalidato lockdown, vacc. obligatoria e green pass per praticamente tutto? In teoria la vita è bella, è la prova dei fatti che ci frega, sempre...

    1. maghi 15 giugno 2025

      lo dirò alla cugina di mia moglie, che, pur non essendo un pericolo per sè e gli altri, ma solo un pò strana, venne rinchiusa di forza nel reparto psichiatrico per 20 giorni.

    2. ric 15 giugno 2025

      e ci fanno credere che non siamo sotto un regime..bensi' in una democrazia...

    3. maghi 15 giugno 2025

      nel suo caso fu la madre a richiedere al medico di famiglia l'intervento del TSO per levarsela dalle scatole. Tanto si sa che i giudici sono al soldo del potere, come i 3,5 mln di dipendenti pubblici, ma se non ci guadagnano nulla, come per singole sentenze, fanno anche delle decisioni giuste e oneste.

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