Di Cinzia DM per ComeDonChisciotte.org
Il dibattito sulla riforma della magistratura — e in particolare sulla separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti — non è una discussione tecnica per addetti ai lavori. È, piuttosto, uno snodo costituzionale: riguarda l’idea stessa di giurisdizione, l’architettura delle garanzie e l’equilibrio tra i poteri in uno Stato di diritto.
È qui che si misura la capacità di uno Stato di diritto di tenere insieme due valori non fungibili: la terzietà del giudice e l’indipendenza della pubblica accusa[1].
Ogni semplificazione è fuorviante. Non siamo dinanzi a un conflitto tra “garantisti” e “giustizialisti”, né a una contesa puramente corporativa. E tuttavia, non possiamo fingere che il terreno sia neutro: dietro le posizioni si intravedono tradizioni culturali, assetti di potere, diffidenze sedimentate.
Le bandiere non sono, in sé, un male. Diventano un problema quando cessano di essere il segno di una coerenza e si trasformano in paraocchi dell’ingenuo, in disonestà dell’interlocutore in malafede o in autoreferenzialità di chi erige le proprie categorie a criterio esclusivo di legittimità.
La terzietà non è una qualità psicologica; è una posizione ordinamentale. È la distanza strutturale dalle parti che rende il giudice garante e non protagonista del conflitto.
In questa prospettiva, la promiscuità ordinamentale tra giudici e pubblici ministeri — medesimo concorso, comune governo autonomo, permeabilità delle funzioni — è oggetto di critica non per un sospetto morale, ma per un’esigenza sistemica: evitare che la contiguità funzionale si traduca, anche solo simbolicamente, in un deficit di percezione di imparzialità.
È un dato difficilmente contestabile che la prossimità culturale e professionale tra requirenti e giudicanti, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, possa incidere sull’immagine di neutralità del giudice.
La fiducia nella giurisdizione si nutre anche di rappresentazioni. E il processo penale — già segnato da una fisiologica asimmetria tra potere punitivo e difesa — ha bisogno di un giudice che appaia e sia realmente distinto dall’accusa.
In questo senso, la proposta di separazione delle carriere risponde a un’esigenza di chiarificazione dei ruoli.
Non si tratta di assimilare il pubblico ministero alla parte privata, ma di rafforzare l’idea che il giudice non appartenga allo stesso corpo professionale del soggetto che esercita l’azione penale.
La questione, tuttavia, non si esaurisce qui. La pubblica accusa non è una parte privata: esercita un potere pubblico, in nome della collettività, con obbligatorietà dell’azione penale sancita dalla Costituzione. L’indipendenza del pubblico ministero è presidio contro la soggezione al potere esecutivo.
L’autonomia del pubblico ministero evita – o almeno dovrebbe - che l’accusa si presti ad essere braccio operativo del governo o che l’azione penale sia piegata a logiche di indirizzo politico.
Separare le carriere, allora, pone un interrogativo inevitabile: quale sarà l’assetto di governo della pubblica accusa?
Se il pubblico ministero viene sottratto al medesimo circuito ordinamentale della giurisdizione, quale garanzia lo proteggerà da forme, anche indirette, di controllo politico?
Chi sostiene la riforma risponde evocando modelli comparatistici in cui il pubblico ministero è gerarchizzato ma comunque professionalizzato e sottratto alle interferenze indebite. Chi la avversa teme, invece, il rischio di una torsione verso una figura di “super-poliziotto”, collocato in un’area di maggiore permeabilità rispetto al potere esecutivo.
Il nodo non è ideologico, è istituzionale. La separazione delle carriere non può tradursi in un depotenziamento delle garanzie.
Vi è poi il tema del governo autonomo.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non è mai stato un luogo asettico. Le correnti, la rappresentanza, le dinamiche interne hanno mostrato, anche recentemente, un grado di politicizzazione che sarebbe ingenuo negare.
Non si può difendere l’assetto vigente come se fosse immune da interferenze. La politica è già, in forme mediate, dentro i meccanismi di nomina, nelle logiche associative, nei rapporti di forza interni. Sostenere il contrario indebolisce la credibilità di qualunque difesa dello status quo.
Ciò detto, la soluzione non può essere il rovesciamento dell’equilibrio in favore di un controllo più diretto. Se il rimedio alla politicizzazione interna diventasse l’apertura a una maggiore incidenza esterna, il rischio sarebbe quello di trasformare una patologia in una dipendenza strutturale.
La riforma, dunque, dovrebbe interrogarsi non solo sulla separazione delle carriere, ma sulla qualità del governo autonomo: criteri di selezione, trasparenza delle nomine, responsabilità disciplinare, equilibrio tra componente togata e laica.
Autoreferenzialità e soggezione sono due rischi speculari.
È necessario dirlo con chiarezza: tanto la soggezione del pubblico ministero al potere politico quanto la sua autoreferenzialità corporativa sono derive patologiche. La prima minaccia l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; la seconda incrina il principio di responsabilità in uno Stato di diritto.
L’indipendenza non è irresponsabilità. È autonomia funzionale entro un sistema di regole, di controlli e di responsabilità. Ma la responsabilità non può tradursi in subordinazione.
Un ordinamento deve saper coniugare autonomia e controllo, evitando che l’una degeneri in autoreferenzialità e l’altro in eterodirezione. È qui che si gioca la qualità di ogni riforma: non nella contrapposizione simbolica tra “giudici e PM”, ma nella capacità di disegnare un assetto che preservi la terzietà del giudice e l’indipendenza dell’accusa senza sacrificare l’una sull’altare dell’altra.
Ogni grande dibattito sulla giustizia porta con sé eredità culturali forti.
È comprensibile che chi attribuisce all’azione penale una funzione centrale nell’ordinamento guardi con diffidenza ogni intervento che ne incida sull’assetto.
È altrettanto comprensibile che chi ha difeso per anni il principio del giusto processo diffidi di assetti che attenuino la distanza tra giudice e accusa.
Le bandiere di ieri — quando radicate in scelte coerenti e oneste — non sono un errore. Lo diventano quando impediscono di vedere le criticità dell’assetto che si difende o i rischi di quello che si propone.
Il compito della cultura giuridica non è quello di scegliere una fazione, ma di elevare il livello del discorso. Occorre riconoscere che l’attuale sistema presenta criticità reali e che ogni intervento riformatore porta con sé incognite non eludibili. La riforma della magistratura non può essere il campo di una rivalsa politica, né il fortino di una corporazione.
La giurisdizione vive di equilibrio. La terzietà del giudice è il cuore del processo; l’indipendenza della pubblica accusa è il presidio contro l’arbitrio del potere. Separare le carriere può rafforzare la prima, ma soltanto se si preserva integralmente la seconda.
Il vero discrimine non è tra conservatori e innovatori, ma tra chi concepisce la riforma come strumento di rafforzamento delle garanzie e chi la immagina come leva di redistribuzione del potere.
In una stagione in cui la fiducia nelle istituzioni è fragile e in cui la magistratura è percepita da molti come componente del potere e non soltanto come suo contrappeso, la riforma della magistratura dovrebbe essere affrontata con rigore, misura e onestà intellettuale. Nessuna istituzione è neutra rispetto alle dinamiche del potere; ma la giurisdizione conserva una peculiarità che la distingue: nelle aule, lontano dai grandi assetti di interesse e dalle tensioni mediatiche, si decidono controversie che incidono sulla vita concreta delle persone.
È lì che giudici e avvocati, spesso nel silenzio e nella fatica quotidiana, restituiscono alle norme la loro misura più autentica: quella della tutela dei diritti concreti. È lì che la giustizia cessa di essere un concetto e diventa esperienza.
Qualunque riforma, se vuole dirsi consapevole e davvero al servizio degli ideali che persegue — o afferma di perseguire — dovrebbe misurarsi non sulle dichiarazioni di principio, ma su una domanda essenziale: rafforza o indebolisce la capacità delle aule di restare luogo di garanzia e non di appartenenza?
È su questo terreno — concreto, non simbolico — che si gioca la credibilità della giurisdizione e la sua legittimazione.
Chi considera la magistratura “un potere tra i poteri” non ha torto nel cogliere la sua incidenza sugli equilibri pubblici. Le decisioni giudiziarie orientano destini politici ed economici; sarebbe ingenuo negarlo. Ma ridurre la magistratura a questo significherebbe ignorare la dimensione più autentica della giurisdizione: quella ordinaria e silenziosa, nella quale si compongono conflitti familiari, si tutelano lavoratori, si proteggono vittime e si garantisce il diritto di difesa.
La riforma non può essere pensata solo in funzione delle grandi partite di potere; deve essere valutata anche rispetto a questa fisiologia quotidiana. La qualità di uno Stato di diritto si misura tanto nei casi emblematici, che incidono sugli equilibri pubblici, quanto nella giustizia quotidiana e silenziosa, dove diritti fragili trovano riconoscimento e conflitti ordinari ricevono composizione. Le due dimensioni non si escludono: si specchiano.
Una riforma che rafforzi la terzietà senza comprimere l’indipendenza, che riduca le opacità senza creare nuove dipendenze, non servirà a vincere una battaglia ideologica. Servirà, più semplicemente, a rendere più solido quel patto implicito per cui il cittadino accetta il potere sapendo che esiste un luogo in cui può contestarlo.
Se la riforma oggi proposta — nella versione sottoposta al giudizio referendario — avesse mostrato con chiarezza un disegno compiuto, capace di rafforzare la terzietà del giudice senza esporre l’accusa a nuove vulnerabilità e senza irrigidire ulteriormente le dinamiche corporative, il confronto avrebbe potuto collocarsi su un terreno più lineare.
Ma i punti oscuri non sono marginali. La configurazione del governo della pubblica accusa, le modalità di composizione e funzionamento dell’organo di autogoverno sdoppiato, il rischio di un riequilibrio solo apparente della terzietà — affidato più alla separazione simbolica che alla qualità delle garanzie — pongono interrogativi che non possono essere liquidati come resistenze conservative.
Non si tratta di difendere l’esistente come se fosse immune da criticità; nessuno può seriamente sostenere che il sistema vigente non abbia conosciuto opacità, degenerazioni correntizie, fragilità. Ma una riforma costituzionale o para-costituzionale non si valuta per la suggestione del principio che proclama. Si misura per la precisione con cui governa le conseguenze che produce.
Le riforme che incidono sulla giurisdizione vanno sottratte a slogan e bandiere: esigono lucidità. Perché quando si interviene sull’architettura della giurisdizione non si compie un gesto simbolico: si ridefiniscono equilibri destinati a consolidarsi ben oltre la stagione politica che li ha generati.
La questione non è schierarsi, ma comprendere fino in fondo ciò che si sta modificando. La giurisdizione non è un terreno neutro, ma non è neppure un campo di battaglia permanente: è il luogo in cui il potere incontra il proprio limite e il diritto la propria responsabilità.
Si tratta di pretendere che ogni modifica dell’architettura della giurisdizione sia all’altezza della funzione che essa è chiamata a svolgere: garantire, nel tempo, che la forza del diritto resti distinta dalla forza del potere.
Di Cinzia DM per ComeDonChisciotte.org
15.02.2026
NOTE
(1) L’assetto costituzionale vigente in materia di magistratura trova fondamento negli artt. 101, 104 e 112 Cost., che delineano un equilibrio tra funzione giudicante e funzione requirente. In tale equilibrio, terzietà e indipendenza assumono natura strutturale, in quanto funzionali alla garanzia dei diritti e alla limitazione del potere, mentre la configurazione ordinamentale concreta del loro rapporto resta affidata al legislatore costituzionale, nei limiti dei principi supremi dell’ordinamento.
omega 17 febbraio 2026
Cinzia DM, in codesto suo lungo e fumoso articolo, non indica MAI in quale parte del testo della riforma i PM rischiano la sottoposizione alla politica o al condizionamento esterno PIU' di quanto accada oggi.
Oltretutto, la terzietà del giudice in tale riforma viene rafforzata.
Tale articolo costituisce un chiaro esempio del fatto che i sostenitori del No non hanno alcun argomento valido e vogliono solo la conservazione dell'esistente.