di Maurizio Lucca
ComeDonChisciotte.org
L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.
Il Green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).
Il GA affronta una questiona spinosa, essendo i ricorrenti non ammessi allo svolgimento del test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria: i protocolli anti contagio sono rigidi non tanto nel verificare la presenza del virus quanto del documento digitale verde: il nuovo parametro costituzionale (a Costituzione invariata) sul quale si fonda l’ordine democratico e la solidarietà sociale, escludendo ogni forma di discriminazione verso coloro che pensano in modo diverso dal pensiero solidale (il c.d. mainstream): una visione mondialista del genere neutro dove all’umano si sostituisce un QR code.
Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati esclusi dalla partecipazione al test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con la testuale motivazione «Green pass non valido … escluso in quanto privo del Green pass (pur avendo quest’ultimo dimostrato l’avvenuta vaccinazione il…)».
Tuttavia, la parte resistente non ha chiarito la motivazione tecnico/giuridica dell’esclusione: i giudici, infatti, riferiscono che «non è possibile evincere con esattezza le ragioni dell’asserita predetta “non validità”, in ipotesi dipendente da possibile errore di lettura da parte dell’app. Verifica C19 o da tipologia di QR Code non scansionabile».
A nulla è valso (dura lex, sed lex) da parte dei ricorrenti la produzione (analogica) in sede di ammissione del “lasciapassare”, di cui al comma 2 dell’articolo 9, Certificazioni verdi COVID-19, del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, munita di QR code.
Nell’ordinanza si osserva che:
«la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino».
In termini più concreti, si evidenzia che la presentazione non digitale della certificazione di aver effettuato il siero legittima l’ingresso al test, visto che diversamente «opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile»: disponendo, conseguentemente, l’ammissione urgente con riserva a sostenere la prova d’esame per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili.
In assenza della certificazione vaccinale cartacea si viene lecitamente esclusi dalla partecipazione alle prove d’ingresso, ai sensi dell’art. 9 bis, lett. i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, che a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 e che, ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 [1].
Conclude il Tribunale che il ritardo nell’emissione della certificazione potrà essere oggetto di eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute.
La sentenza nella sua chiara rappresentazione consolida un dato fattuale: senza QR code possiamo rischiare l’esclusione dalla vita sociale, è indispensabile portare la prova dell’avvenuta vaccinazione (ovvero, si potrebbe aggiungere, dell’avvenuta guarigione secondo le cure mediche esistenti, non necessariamente alternative alla vaccinazione).
La vaccinazione un obbligo imposto piuttosto che una scelta consapevole.
Ed allora se questo è il principio, se la vaccinazione può escludere il green pass, viene meno la sostanziale finalità di sanità pubblica complessivamente sottesa al sistema: «esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute» [2].
Ed in effetti, nemmeno risulta rilevante l’attività del medico del lavoro (ex d.lgs. n. 81/2008) in relazione alla sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo, ossia la verifica dello stato di salute del lavoratore, visto che si può limitare l’ingresso al lavoro e la sua prestazione in base ad una sola valutazione sostanzialmente giuridica, fondata su un presupposto di natura tecnico-documentale (e non, quindi, su una visita medica): l’avvenuta sottoposizione alla procedura vaccinale in assenza della quale (per talune categorie professionali, in attesa dell’estensione tout court) i lavoratori devono considerarsi temporaneamente non idonei allo svolgimento delle normali attività lavorative [3].
La vaccinazione quale condizione (temporanea, ad effetti instabili) negoziale per definire le capacità lavorative (peraltro, verificata in sede concorsuale di assunzione, ex art. 97 Cost.): un presupposto del tutto estraneo al sinallagma contrattuale, oltre ai doveri di fedeltà verso il datore di lavoro (ex art. 2105 c.c.), ma tuttavia prevista quale requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 [4].
Invero, scaduta la promozione vaccinale e l’emergenza sanitaria la capacità professionale si riespande dal deficit professionale e l’interessato (il lavoratore o il professionista) riprende tutte le abilità temporaneamente sospese: anche questo è un effetto avverso della pandemia.
La norma del comma 5, parte finale, dell’art. 1 del D.L. n. 127/2021, consente «al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche …, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19», sottraendosi «per tutta la durata della relativa validità… dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro» (una visione della c.d. privacy che in altri contesti non viene ammessa dalla legge e dal Regolamento UE 679/2016) [5], confermando, di riflesso, lo scopo evidente del “salvacondotto” che non risiede nell’accertare o meno la diffusione del virus (ossia, il contagio), come nelle intenzioni originarie dello strumento (misure transfrontaliere), quanto la “spinta gentile” (c.d. nudge) all’obbligo vaccinale, con una lettura a contrario degli artt. 2 e 32 Cost.: le contrarie “convinzioni personali” dei singoli, che trova rifugio nella lettura testuale delle norme cit., non possono essere bilanciate con il dovere di solidarietà sociale, correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute [6].
Si potrebbe argomentare che esistono due verità (due pesi e due misure, dal Libro dei Proverbi di Salomone, Pv. 20/10): due alternanze dall’intervento autoritativo del c.d. biopotere, a tutela della salute pubblica (ex art. 32 Cost.), quale interesse della collettività e nei luoghi di lavoro, un bilanciamento di lecita imposizione (il vaccino) e concessa libertà (il GP).
È quanto mai desolante comprendere che le libertà naturali e individuali, raggiunte in secoli di Storia Patria, patrimonio di Trattati internazionali e Carte dei diritti dell’uomo, si possano piegare, distendere con una lettura orientata delle fonti in nome di un dogma sanitario, che non ammette rivali, quando ognuno di noi indistintamente è proiettato al bene comune: al benessere collettivo, quale patrimonio etico dell’umanità [7].
Appare evidente, senza andare oltre alle valutazioni fattuali e ai dati epidemiologici pubblici sui soggetti che possono contagiare (vaccinati e non vaccinati), il green pass più che uno strumento sanitario è uno strumento di controllo sociale, di sospensione temporanea di una moltitudine di libertà (quelle di movimento e di manifestare sono alcune), di intrusione abnorme e ingiustificata sulla sfera privata, addomesticando le menti al controllo del QR code, e correlato tracciamento[8], quale strumento necessario e utile di convivenza sociale: nel nostro interesse, d’altronde il vaccino è gratis (cosa pretendere? not else).
Maurizio Lucca
CptHook 6 dicembre 2021
il green pass più che uno strumento sanitario è uno strumento di controllo sociale, di sospensione temporanea di una moltitudine di libertà (quelle di movimento e di manifestare sono alcune), di intrusione abnorme e ingiustificata sulla sfera privata, addomesticando le menti al controllo del QR code, e correlato tracciamento
Sospensione temporanea..., ma davvero?
Pensare che ad aprile 2020, in uno scambio WA con un cugino più anziano e decisamente presuntuoso, mi sono sentito dire "Arrì, ma chi è che ci sta togliendo la libertà?" "Tu sei fissato cò stà dittatura..."