IL DDL “CIELI BLU” E' UNA PROPOSTA DI LEGGE CHE MANCA IL BERSAGLIO

IL DDL “CIELI BLU” E' UNA PROPOSTA DI LEGGE CHE MANCA IL BERSAGLIO

Di Maria Heibel, nogeoingegneria.com

La proposta di legge di iniziativa popolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026 (Annuncio 26A02239) è intitolata

«Cieli blu – Divieto di modifica delle condizioni meteorologiche (geoingegneria)»

Il tema della manipolazione atmosferica e della protezione della nostra aria è serissimo. Quindi anche una proposta di legge dovrebbe esserlo. Mi è stato chiesto da più parti di esprimermi in merito, ed è quello che voglio fare ora.

Pur nascendo da una preoccupazione per la qualità dell’aria e la limpidezza dei cieli, la proposta legge rischia di trasformarsi in un’occasione sprecata.

Non è un buon inizio, ma se volete sapere perché lo penso, continuate a leggere.

Passiamo al testo di legge e alla prima pagina, che suscita una certa confusione.

Il testo del DDL https://t.me/CieliBluItalia/6171

Il primo segnale di confusione è proprio l’uso dei titoli nella prima pagina del testo. Il Titolo 1 parla di “Ingegneria climatica (geoingegneria)”; il Titolo 2 di “Modifica delle condizioni meteorologiche (geoingegneria)”. Questa sovrapposizione indica che non è chiaro dove finisca una e inizi l’altra.

Mi spiego.

Le preoccupazioni popolari citate nel DDL si basano su ciò che è visibile a occhio nudo. Quanto sia centrale la preoccupazione relativa alle scie nei cieli lo dimostrano manifesti e pubblicazioni online di chi spera che questa legge rappresenti un passo avanti.

AGGIORNAMENTO : Ho catturato questa immagine dal canale «Guardiani del cielo». Roberto Nuzzo sottolinea che si tratta di un falso, riferendosi all’informazione secondo cui si vorrebbe regolamentare la geoingegneria climatica. Si trattava comunque di una dichiarazione di Joseph Tritto, il co-relatore dell’iniziativa a Genova. Ho sostenuto fin dall’inizio il canale “Guardiani del cielo” e Monica Laneri, la fondatrice del canale, ma sempre con occhio critico, non solo verso il cielo.

C’è grande confusione sotto questi cieli, anche nei media mainstream

FATTO STA, le due tecniche citate non producono scie.

IL PRIMO TITOLO: DIVIETO DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA) riguarda l’insieme di tecnologie e interventi umani su vasta scala studiati per manipolare intenzionalmente il sistema climatico terrestre. Si divide principalmente in due categorie. In questo caso, il testo sembra voler prendere di mira il Solar Radiation Management (SRM/SAI).

La gestione della radiazione solare tramite iniezione di aerosol avverrebbe nella stratosfera, al di sopra della quota di volo dei jet commerciali (oltre i 18-20 km). A quelle quote l’aria è estremamente rarefatta: non vedremmo “scie”, ma piuttosto un aumento della diffusione della luce, con cieli più biancastri o lattiginosi.

IL SECONDO TITOLO: La presente legge può essere citata come “Cielo Blue” DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE, e questo riguarda soprattutto i casi di manipolazione del tempo tramite l’inseminazione delle nuvole, in cui vengono utilizzate diverse sostanze a quote basse o medie della troposfera per alterare le nuvole. Anche questa tecnica non produce scie persistenti. Si tratta di interventi mirati e locali, che nulla hanno a che vedere con una “copertura globale” del cielo.

La proposta di legge non fa riferimento alle scie, che sono invece al centro della denuncia generale, né menziona il traffico aereo. È un dato di fatto che i fenomeni indicati nei due titoli da vietare non generano scie nel cielo.

I progetti di legge americani a cui ci si è ispirati definivano la questione in modo più chiaro e corretto. In tre Stati tali leggi sono state introdotte, ma il cielo non è cambiato, perché il problema fondamentale non è stato affrontato: i movimenti aerei.

Il DDL italiano evita accuratamente di menzionare il traffico aereo. Questo è paradossale, perché le scie visibili che allarmano i promotori sono generate in larga parte da aerei identificabili. In passato vi era maggiore attenzione nell’identificare e documentare le compagnie aeree coinvolte. I voli militari e governativi invece spesso appaiono come non identificabili, anonimi o scompaiono del tutto dai flight tracker pubblici come Flightradar24 o Plane Finder.

Sebbene l’intento dei promotori — almeno da quanto dichiarato verbalmente — sia quello di far sparire le scie, il testo della proposta non le nomina mai.

Una legge che vieta la “geoingegneria” non ha alcun potere sulle scie in quota.

La questione è stata nel frattempo affrontata altrove!

La questione del ruolo del traffico aereo è stata sollevata in una petizione indirizzata all’EPA, che ho presentato qui.

Uno sforzo in questa direzione era stato compiuto da noi nel 2017, con un’interpellanza urgente riguardante le emissioni degli aerei – tutte, visibili o meno.

Nella seconda pagina emerge un altro problema. Se la prima era scientificamente confusa, la seconda appare giuridicamente debole.

Mi è stato fatto notare da chi ne sa più di me che il linguaggio utilizzato sembra un “copia e incolla” di testi legislativi americani. L’aspetto più evidente è l’uso ripetuto dell’espressione “commercio interstatale o estero”.

Il concetto di “interstate commerce” è un pilastro del diritto costituzionale statunitense. In Italia questa terminologia non viene utilizzata: si parla semmai di scambi intracomunitari o internazionali. In Italia non ha alcun senso giuridico, poiché siamo uno Stato unitario e non una federazione di Stati sovrani. Questo lascia pensare che il testo non sia stato adattato al sistema giuridico italiano.

Il punto 3, in particolare, appare vago e potenzialmente pericoloso. Prevede sanzioni per chiunque trasmetta “qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno” delle modifiche meteorologiche usando “computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica”.

Teoricamente, uno scienziato che inviasse un’e-mail per discutere un esperimento di cloud seeding, oppure un professore universitario che pubblicasse una ricerca sulla geoingegneria, potrebbero ricadere sotto questa previsione.

Questo ricorda sviluppi normativi che osserviamo con preoccupazione. Una formulazione così rischia di avvicinarsi alla censura scientifica e alla limitazione della libertà di espressione, risultando difficilmente accettabile.

L’articolo sulle sanzioni penali parla di 100.000 euro di multa e fino a 5 anni di carcere. Anche questo elemento sembra importato dal modello statunitense. Una legge che prevede pene così severe dovrebbe descrivere il reato con estrema precisione.

Non mi soffermerò ulteriormente su altri punti. In diritto, se non si definisce con precisione l’oggetto del divieto, la legge rischia di essere nulla. Una norma che elenca sanzioni e punizioni senza descrivere chiaramente lo strumento del reato è, a mio avviso, un guscio vuoto.

Alla luce delle mie esperienze e dei passi compiuti in passato, ritengo oggi che la collaborazione sia un elemento fondamentale per andare avanti.

Questo, però, non è avvenuto nel caso del disegno di legge. Solo ora, nella fase di raccolta firme, si sta procedendo a una mobilitazione e a un coinvolgimento delle persone.

Ho letto un sondaggio che cercava di capire chi siano coloro che criticano o ostacolano la raccolta firme: traditori, persone “vendute”, e così via.

Io non dico cosa si debba fare; mi limito semplicemente a esprimere il mio punto di vista.

Mi sono preso la libertà di analizzare la questione con spirito critico, cosa che considero naturale dopo anni di impegno su questo tema.

La confusione, su questi argomenti, è all’ordine del giorno. Per questo mi sono presa la briga di ordinare e riassumere gli aspetti essenziali in un libro.

Posso soltanto esortare chiunque abbia a cuore il cielo ad approfondire maggiormente la questione.

Ritengo che una legislazione in questo campo richieda un lavoro serio e approfondito.

Un passo importante sarebbe finalmente l’aggiornamento della Convenzione di Ginevra ENMOD. Il motivo per cui essa sia stata di fatto accantonata dovrebbe ormai essere chiaro.

Di Maria Heibel, nogeoingegneria.com

08.05.2026

Ps: Proprio prima della pubblicazione del mio articolo ho trovato un commento interessante:

Ad una prima lettura veloce ho pensato che ci potesse anche stare. Il cuore della norma è il divieto assoluto di effettuare “consapevolmente modifiche meteorologiche”. “Chiunque” (quindi persone fisiche, ma esteso anche a Enti/Associazioni nel comma c) in Italia, territori e possedimenti (punto 1 e 2). È richiesto il dolo (“consapevolmente”), ovvero l’intenzione specifica di alterare il clima o il meteo. Include la trasmissione di informazioni via computer, posta od onde elettromagnetiche a sostegno della condotta (punto 3) ed estende il controllo alla giurisdizione marittima e territoriale speciale (punto 4). Le sanzioni previste sono estremamente pesanti, equiparabili a reati di grave entità.

Ma poi rileggendolo bene e fermandomi sulla forma mi sono accorta di gravissimi errori strutturali che potrebbero auto boicottare l’iniziativa. CONTINUA https://www.tuteladirittosoggettivo.it/forum/topic/il-ddl-cieli-puliti-contro-la-geoingenieriafinalmente/#postid-457

--

Fonte: https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/il-ddl-cieli-blu-una-proposta-legge-che-manca-il-bersaglio/

Le opinioni espresse in questo articolo riflettono il pensiero dell’Autore ma non necessariamente la linea editoriale di ComeDonChisciotte.

Commenti (3)

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    1. Roberto Concu 11 maggio 2026

      Concordo con l'analisi di Maria Heibel. Da oltre 20 anni mi occupo del tema. Risale al 2011 il primo convegno sulle chem trails che organizzammo a Cagliari con Tom Bosco e un amico fisico che spiegò la differenza scientifica tra scie di condensa e scie chimiche. La proposta di legge fa confusione come ha evidenziato l'analisi qui pubblicata. Ma del resto, anche all'interno del canale Telegram del gruppo promotore c'è molta confusione. Ad es. com'è possibile promuovere una tale iniziativa e poi sostenere l'uso di strumenti di identificazione digitale per la firma alcuni dei quali a pagamento come lo SPID? (E' vero che qualche operatore ancora lo fornisce gratuitamente ma non è questo il punto). Inoltre, non essendo state inviate preventivamente le PEC ai comuni, non tutti possono firmare a favore della proposta di legge.

    1. Scalca 10 maggio 2026

      Grazie CDC per l'articolo e grazie all'articolista per il contributo di critica costruttiva.

      Parte del dissenso post covid "pensa" e agisce in modo superficiale e rozzo, oltre che troppo per schemi identitari noi/loro, amico/nemico.

    1. Dario Lampa 10 maggio 2026

      Quello che penso e ho sempre affermato lo ritrovo puntualmente in rete e (sempre) puntualmente lo riporto:
      "L'uomo deve rispettare le leggi della natura ovvero sottomettersi alle leggi della necessità. Secondo il pensiero materialista (come quello di d'Holbach), l'uomo è opera della natura e appartiene ad essa. Quindi non può affrancarsi dalle sue leggi e, quando tenta di ignorarle, sperimenta i propri limiti.
      Risposta ecologica: La natura risponde all'irresponsabile modo di vivere umano, e le crisi ambientali o le pandemie possono essere lette come risposte a una violazione di tali equilibri.
      Equilibrio e sostenibilità: Nei sistemi naturali, dove non c'è l'intervento umano, vige un equilibrio intrinseco. Il rispetto ambientale contribuisce a preservare la biodiversità e le risorse, essenziali per la vita umana.
      Conoscenza e limite: La scienza moderna e il pensiero ecologico indicano che la natura impone limiti i-n-v-a-l-i-c-a-b-i-l-i alla tecnologia e all'azione umana".
      Come per dire: Uomo avvisato...
      Morale: l'Uomo (notate la U maiuscola poiché c'è Uomo e uomo) può vivere sano, felice e realizzato solamente in un contesto armonioso con la Natura.

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