Famiglia nel bosco: i magistrati violano la legge?

Famiglia nel bosco: i magistrati violano la legge?

Di Franco Maloberti per ComeDonChisciotte.org

La ben nota e discutibile vicenda dei tre bambini, strappati alla coppia anglo-australiana Trevallion, è da tempo al centro di commenti e dibattiti. La maggioranza delle persone, in parte attonita, in parte rumoreggiante, è sdegnata del trattamento riservato ai bambini e ai genitori; solo una piccola minoranza difende un modo di agire che ai più appare come un sopruso. La minoranza ritiene essenziali cose "legali" come la vaccinazione, la scuola e aspetti in po' discutibili, come la socializzazione. Alla minoranza appartiene anche la quasi totalità dei membri del CSM che, senza leggere le carte, difendono la categoria, verificando così la diffusa aptofobia (paura di essere toccato) che pervade la magistratura, spesso sconfinante nella sindrome di onnipotenza (egocentrismo, mancanza di empatia e bisogno di controllo degli altri).

Invece, leggendo le carte e analizzando l'intera vicenda, il dubbio sull'esistenza di errori e di possibili violazioni di legge appare ragionevole. Per la giustizia minorile, c'è il solito guazzabuglio di norme procedurali, tra cui l'art. 473-bis del Codice di procedura civile e altri similari, ma c'è anche la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che ratifica nella sua interezza la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. È appunto questa la legge che potrebbe essere stata violata.

Ad esempio,

Nel preambolo, laddove sottolinea l'importanza della famiglia, che nel caso in esame è stata distrutta dai magistrati e dai loro collaboratori, con motivazioni ritenute errate ed esagerate, come analizzato in seguito. Il preambolo, infatti, dice:

Convinti che alla famiglia, in quanto gruppo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, debba essere garantita la protezione e l'assistenza necessarie affinché possa assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

Riconoscendo che il fanciullo, per lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione,

Poi, si consideri l'art. 9 che dice:

1. Gli Stati Parti provvedono affinché un fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, salvo quando le autorità competenti, soggette a revisione giudiziaria, stabiliscano, in conformità con la legge e le procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del fanciullo. Tale determinazione può essere necessaria in un caso particolare, come quello di abuso o negligenza nei confronti del fanciullo da parte dei genitori, o quando i genitori vivono separati e deve essere presa una decisione in merito al luogo di residenza del fanciullo. 2. In qualsiasi procedimento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a tutte le parti interessate deve essere data la possibilità di partecipare al procedimento e di esprimere il proprio parere. 3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da uno o da entrambi i genitori di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore. Sembra che dalle risultanze fattuali possa esserci un'inadempienza in materia di interesse superiore del fanciullo, come dimostrato dallo stato attuale di depressione dei bambini. Inoltre, il punto 3 sembra non essere rispettato, stante le restrizioni alle visite della madre e, ancor più, del padre.

Si legga, inoltre, l'art. 12 che dice:

  1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Anche questo articolo non sembra essere rispettato, come dimostra l'intenzione di ascoltare, tramite un interprete, l'opinione di bambini di sei anni, che non sono ancora capaci di discernimento e facilmente influenzabili, soprattutto in assenza dei genitori.

L'art. 16, impropriamente menzionato nell'Ordinanza di allontanamento, come spiegato di seguito, è stato forse violato. Esso recita:

1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni.

Sembra fortemente probabile che ci siano state interferenze arbitrarie da parte delle forze dell'ordine nella famiglia e nella casa, con l'acquisizione di informazioni in modo illegittimo.

L'art. 29 che indica:

1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve essere indirizzata a: a) sviluppare la personalità del fanciullo, i suoi talenti e le sue attitudini mentali e fisiche, fino alla loro piena potenzialità; b) sviluppare in lui il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché per i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare in lui il rispetto per i genitori, per la sua identità culturale, per la sua lingua e i suoi valori, per i valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui può essere originario e per le civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo a vivere responsabilmente in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine autoctona; e) sviluppare in lui il rispetto per l'ambiente naturale.

Sembra che anche questo articolo non sia stato rispettato, poiché l'attuale detenzione in casa famiglia limita fortemente lo sviluppo della personalità e delle attitudini, sia mentali sia fisiche. Inoltre, l'allontanamento può indurre una mancanza di rispetto nei confronti dei genitori (cosa ora delineata), perché erroneamente ritenuti incapaci di liberare i figli dalla "prigione". Infine, l'ambiente in cui sono ristretti non prepara a vivere in una società libera, bensì va considerato oppressivo e totalitario.

L'art. 37 che dice:

Gli Stati Parti provvedono affinché:

a) Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Ovvero, vieta la detenzione in una casa completamente avulsa dal proprio ambiente con sbarre alle finestre, il che equivarrebbe a tortura e a trattamento crudele.

Le indicate presunte violazioni, che richiederebbero un'approfondita indagine, devono essere valutate nell'intero contesto della vicenda, presumibilmente iniziata molto prima della data dell'intossicazione da funghi (23 settembre 2024, pomeriggio). Non si capisce, infatti, come mai, dopo l'intervento per la chiamata al 113, i carabinieri non abbiano indagato per individuare la causa dell'intossicazione, ma abbiano cercato, senza mandato, presunte mancanze nell'abitazione nel tardo pomeriggio del 23 settembre, per scrivere poi una relazione nello stesso giorno (forse di notte). Certamente, la presenza nella casa vicino alla Contrada Mondola era nota ai Carabinieri, dato che era abitata da circa due anni e sottoposta a lavori di riparazione. L'urgenza di scrivere quella relazione, che sembra contenere valutazioni che richiedono una specifica e inesistente professionalità e che, apparentemente, risultano inesatte, indica un'anomala e forse illegittima "polarizzazione".

Cosa sia successo immediatamente dopo e nei mesi successivi all'intossicazione non è chiaro. Non si sa se ci sia stata o se, invece, la segnalazione alla Procura della Repubblica sia stata "sollecitata". La primaria pediatra dell'ospedale di Vasto, più volte intervistata, non ha mai smentito tali eventualità. Comunque, una buona descrizione di quanto accaduto in quel periodo oscuro si trova nell'articolo [1] da leggere con attenzione, che racconta il calvario della famiglia Trevallion. Pare che, dopo pochissimi giorni dall'avvenuta intossicazione, sia stato deciso dalle autorità competenti, senza indagini né udienze, di togliere loro i figli; infatti, dopo un incontro premonitore con l'assistente sociale il 4 ottobre, il 7 ottobre il sindaco comunicava in via confidenziale che si intendeva portare via i bambini. È stata questa la ragione della fuga della madre con i bambini, seguita dalla perquisizione, il 13 novembre 2024, dei servizi sociali e dei Carabinieri nella casa ormai vuota. Il seguito, condito da negoziati per il ritorno che sembrano tratti da un libro di Agatha Christie, lo si può leggere nell'articolo sopra indicato. È comunque certo che quel frangente abbia terrorizzato sia i genitori sia, in particolare, i bambini, che, ben consapevoli, hanno vissuto con disperazione e in modo traumatico il successivo "rapimento", avvenuto addirittura con l'intervento di circa venti persone (militari e altri) e con il trasporto per decine di chilometri su un traballante pulmino da nove passeggeri, per arrivare infine in un luogo avulso, con le sbarre alle finestre. Tutto il turbolento preliminare era ben noto ai magistrati, il che mette fortemente in dubbio la loro volontà di operare, come previsto dalla legge, in modo da dare priorità assoluta al benessere fisico e mentale, nonché allo sviluppo olistico del bambino, in contrasto con l'Art. 24 della Carta UE dei diritti fondamentali.

A supporto dei dubbi indicati c'è l'ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale [2], scritta malissimo e piena di imprecisioni, errori, esagerazioni e, forse, di falsità (e questo, se dimostrato, preconfigurerebbe un reato). Una prima inesattezza è la frase iniziale, che afferma che "la loro situazione era giunta a conoscenza del Servizio Sociale a seguito dell'accesso al pronto soccorso della famiglia per ingestione di funghi", facendo credere che la responsabilità spetti ai servizi sociali e non al Pubblico Ministero. Invece, una segnalazione (se c'è stata e proveniente da un soggetto legittimato) per legge va inviata al Pubblico Ministero, che successivamente, se necessario, attiva i Servizi Sociali. Infatti, [2]

I procedimenti civili del tribunale per i minorenni iniziano su richiesta di uno dei genitori o di un parente, oppure su richiesta del pubblico ministero. ... Di norma, però, vale la regola generale, secondo cui il giudice non deve procedere d'ufficio ma solo su istanza dei soggetti legittimati a farlo. Fra questi la legge non include i servizi sociali. Pertanto, le segnalazioni dei servizi che pervengono al Tribunale vengono trasmesse tutte al Pubblico Ministero perché valuti se promuovere o meno il relativo procedimento.

Si parla di "indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all'istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi, conseguenti alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all'isolamento in cui vivevano". Errato, per quanto riguarda l'isolamento. La casa è a poche centinaia di metri da altre e ci sono varie documentazioni di partecipazione alla vita sociale, presentate dagli avvocati e non considerate. Errato: per quanto riguarda la frequentazione degli istituti scolastici, l'insegnamento parentale è un'alternativa legale in Italia. Richiede una comunicazione annuale al dirigente scolastico e il superamento di un esame di idoneità per poter passare all'anno successivo. Documentazione presentata, confermata dal Ministero dell'Istruzione e ignorata!

Si afferma che "Era inoltre imprescindibile una relazione tecnica sulla sicurezza statica". La parola "imprescindibile" evoca in modo esagerato una costruzione manifestamente instabile, cosa non vera; inoltre, secondo l'avvocato, il certificato è stato prodotto.

Si afferma che: "Sotto il profilo sanitario era invece necessario svolgere più compiuti accertamenti sulla condizione dei minori". Perché chiedere accertamenti se non esistevano né esistono evidenze di una condizione di salute dei bimbi carente o cagionevole? La bronchite, poi segnalata, è un malessere comune nei bambini. Nel caso specifico è stata forse causata dallo stress e dalla cattiva climatizzazione del pulmino durante il trasferimento da Palmoli a Vasto.

Si afferma: "valutare il miglior collocamento degli stessi, in comunità o presso altre famiglie, ove non vi fosse una relazione tecnica sulla sicurezza statica dell'immobile o la stessa fosse negativa". Questa frase è molto grave: adombra l'ammissione di una decisione presa a priori per l'allontanamento, subordinata a una condizione debole, banale e inconsistente.

Si lamenta che gli accertamenti sanitari obbligatori non siano stati effettuati. La questione è discutibile, dato che i bambini sono minori stranieri accompagnati e la legge 119 del 13 luglio 2017 è stata modificata in sede di conversione, precisando che l'obbligo vale "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati". Sembra evidente che l'emendamento esonera i minori stranieri accompagnati (inclusi, tra l'altro, quelli in Italia per turismo) e che valga esclusivamente per i minori non accompagnati.

Si parla della richiesta di un compenso di 50.000 euro per ciascun minore. Non è vero! Quella non è una richiesta di compenso, ma la garanzia che il tribunale inglese riconosce e si chiama "cross-undertaking in damages", ovvero un impegno a risarcire la controparte qualora il provvedimento si riveli ingiustificato. La cosa è stata spiegata, ma non percepita e indicata come mera richiesta di denaro, subito amplificata da decine di sciocchi giornalisti.

Si lamenta dell'assoluta assenza di impianto elettrico e idrico/sanitario e la carenza di rifiniture e infissi. Per l'impianto elettrico non è corretto: esiste illuminazione e, di conseguenza, l'impianto elettrico. La lamentata carenza di rifiniture (sic!) e infissi è, francamente, un punto ridicolo. Poi, insiste dicendo "è pacifica l'assenza degli impianti elettrici, idrico e termico, dei quali non è possibile ovviamente verificare la conformità". Come per l'impianto elettrico, anche quello idrico è presente, pur non in regola. Poi, per quanto riguarda l'impianto termico, la stufa a legna e il camino sono, ai sensi della normativa, impianti di riscaldamento. L'affermazione relativa è pertanto impropria e non vera. È altrettanto non corretta l'affermazione sull'umidità della casa. Essendo costruita prevalentemente in pietra, è notoriamente salubre. Chi ha dichiarato una cosa del genere è manifestamente un inesperto o peggio.

Viene affermato che l'ordinanza non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all'istruzione ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione, come stabilito dall'art. 2 della Costituzione. (Quindi, a detta del collegio deliberante, la scuola non c'entra per nulla!). Il menzionato articolo della Costituzione dice

Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Dove sia il nesso tra quanto afferma la Costituzione e una vita di relazione lesionata è un grosso mistero. Comunque, esistono video e foto che dimostrano un discreto livello di vita di relazione.

Forse si dovrebbe tirare in ballo quanto riportato nella letteratura scientifica sulla socializzazione e sulla sua deprivazione? Peccato che quello indicato nell'ordinanza sia, in sostanza, una falsificazione scientifica! L'enfasi sulla "peer education" e sul confronto tra pari è strumentale e sbagliata. Attribuire ai cinque pedagogisti indicati le limitazioni elencate è un'operazione che denota scarsa onestà professionale. Gli studi dei ricercatori menzionati sono articolati e trattano variegati aspetti dello sviluppo psicofisico del bambino. Ad esempio, lo psicologo russo Vygotskij parla dello scaffolding (impalcatura), che sottolinea l'importanza del supporto sociale e guidato nell'apprendimento, con un percorso che richiede l'assistenza di individui più esperti o competenti. Il menzionato Piaget non pone l'accento sul confronto e sull'interazione con gli altri bambini, ma, nella sua teoria dello sviluppo cognitivo, sottolinea il ruolo cruciale del gioco nel processo di apprendimento.

Bandura parla dell'apprendimento osservativo, che consente di acquisire nuovi comportamenti osservando un modello che, nei primi anni di vita, valorizza i genitori per primi, poi gli insegnanti e, infine, i coetanei. Bronfenbrenner discute di un modello ecologico che, all'inizio della vita, prevede un microsistema costituito da contesti immediati, inizialmente la famiglia e poi la scuola. La teoria di Erikson riguarda otto fasi di sviluppo e, per la terza fase (competenza vs. inferiorità, 6-11 anni), ritiene essenziale l'incoraggiamento da parte di individui capaci, come genitori, insegnanti o coetanei, per sviluppare quella forza che chiama "competenza".

Comunque, basta un po' di ricerca, anche se si è inesperti, per capire che la psicologia dello sviluppo di un bambino è molto più complessa della banale e fantasiosa lista di inconvenienti riportata nella delibera e che, piuttosto, il ruolo dei genitori è fondamentale e molto più importante rispetto a quello dei pari, dato che i genitori sono essenziali nel fornire una base sicura per l'esplorazione, l'autonomia e l'equilibrio emotivo. Psicologi come Diana Baumrind, Murray Bowen e Ivan Boszormenyi-Nagy hanno sottolineato il ruolo insostituibile dei genitori, identificando lo stile educativo ottimale, caratterizzato da una funzione riflessiva che bilancia amore, limiti e autonomia, e corrispondente a quello adottato dai coniugi Trevallion. Quindi, le motivazioni che giustificherebbero una presunta lesione del diritto di relazione sono inconsistenti, strumentali e fuorvianti. In sintesi, falsi.

Si lamenta di una condotta genitoriale inappropriata a causa della partecipazione alla trasmissione televisiva "Le Iene" e si invoca l'art. 16 della Convenzione di New York per denunciare la violazione del diritto alla riservatezza e all'identità personale. Peccato che l'articolo 16 della Convenzione di New York sopra riportato dica cose diverse! Poi, si lamenta della violazione della privacy e della divulgazione di dati idonei a identificare i minori. Questa osservazione è impropria e funzionale a ostacolare il diritto alla difesa perché dimentica di menzionare numerose trasmissioni altrettanto "colpevoli" che hanno trasmesso video con immagini pixelate dei bimbi, e che erano video neutri o favorevoli all'accusa; invece, Le Iene ha mostrato una famiglia felice. Per riferimento, si possono consultare, tra le altre trasmissioni favorevoli, i riferimenti [3], [4], [5], [6], [7], tutte trasmesse nei giorni precedenti a quella sfavorevole di "Le Iene" (11 novembre 2025) [8].

Dopo aver autorizzato l'uso della forza pubblica, usata in misura assolutamente eccessiva (almeno una dozzina di agenti) e tale da terrorizzare i bambini, si decreta la sospensione dell'autorità genitoriale.

L'ordinanza nomina anche l'avvocata Maria Luisa Palladino come tutrice provvisoria. Questa gentile signora si è subito premurata di affermare più volte che i bimbi nella sfolgorante prigione sono sereni e felici. La cosa è fortemente improbabile, stante la consapevolezza, come dichiarato dal padre, dei bimbi di tutta la drammatica vicenda e del calvario vissuto da loro e dai genitori. Le ribadite affermazioni di felicità e il rifiuto di far entrare uno specialista per verifiche dello stato di salute, con la strana motivazione "Accertamento superfluo, patologia già diagnosticata, sarebbe l'anticipazione di una consulenza tecnica" [9], non solo susciterebbero il dubbio sull'inadeguatezza etico-affettiva come tutore, ma anche quello di complicità in un eventuale comportamento non conforme alla legge.

Un aspetto rimasto inspiegato riguarda la rinuncia, non senza difficoltà, all'incarico di difesa del primo avvocato Angelucci, che le ha motivate dicendo: "I miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne ". Si noti che, una settimana prima della rinuncia, l'avvocato aveva dichiarato:

"I giudici, nel provvedimento, delineano e descrivono un quadro inquietante, il contrario della realtà dei fatti. Non sono state prese in considerazione le relazioni che abbiamo prodotto. Si sono attenuti sostanzialmente a un rapporto dei carabinieri dell'anno scorso, quando la famiglia rimase intossicata dai funghi. Da lì è partita tutta la vicenda. Abbiamo prodotto tanti documenti che non sono stati considerati. Vivono in un rudere? Quello non è un rudere come viene definito nell'ordinanza, dato che abbiamo un certificato di abitabilità rilasciato da un tecnico, un ingegnere".

Chi abbia fatto ingerenza esterna non è dato sapere. Sorge il dubbio che l'esterno sia un soggetto che ha volutamente esercitato, sì, ingerenza, ma sull'avvocato, per evitarne la combattività, offuscare la conoscenza di fatti pregressi e indurlo a sloggiare.

Il quadro delineato da questa analisi suggerisce un'indagine, eventualmente sollecitata da persone a cui sta a cuore la verità, volta a rispondere al quesito del titolo.

Di Franco Maloberti per ComeDonChisciotte.org

26.01.2026

Franco Maloberti. Professore Emerito presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Informatica e Biomedica dell’Università di Pavia; è Professore Onorario all’Università di Macao, Cina, dove è stato insignito della Laurea Honoris Causa 2023.

NOTE

[1] https://www.ilcentro.it/chieti/la-famiglia-nel-bosco-quella-fuga-di-un-anno-fa-vogliono-toglierci-i-figli-iyp6wdk4

[2] https://tribmin-roma.giustizia.it/it/il_tribunale.page

[3] https://www.raiplay.it/video/2025/11/La-famiglia-che-vive-isolata-nel-bosco-parlano-moglie-e-marito---Vita-in-Diretta-04112025-91c824d1-2223-4f45-8b4c-3561059fa004.html

[4] https://www.raiplay.it/video/2025/11/Famiglia-isolata-nel-bosco-arriva-la-curatrice-dei-minori---Vita-in-Diretta-06112025-1f87cc46-e999-46c7-858c-1e97e67cced1.html

[5] https://www.rainews.it/video/2025/11/la-famiglia-che-vive-nel-bosco-il-racconto-dei-due-genitori-e-i-loro-3-bambini-7a2c8d2b-339d-49c7-80b7-56a08f548699.html

[6] https://video.corriere.it/cronaca/-senza-acqua-corrente-e-senza-scuola-ma-felici-perche-volete-portarci-via-i-nostri-bimbi-/968562c5-801e-43b1-9c65-209cdb4d9xlk

[7] https://www.raiplay.it/video/2025/11/La-famiglia-isolata-nel-bosco-parlano-i-genitori---Vita-in-Diretta-05112025-ea84cf95-88b0-4afe-9016-628b7688fd76.html

[8] https://www.iene.mediaset.it/video/nina-la-famiglia-che-vive-nel-bosco_1422791.shtml

[9] https://www.ilcentro.it/chieti/bambini-nel-bosco-la-tutrice-dice-no-alla-visita-pediatrica-chiesta-dalla-madre-fsh2wt91

Commenti (4)

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Mostra commenti 4 caricati
    1. Vocenellanotte 26 gennaio 2026

      Che storia triste! Mi consola solo il sapere che solo la giustizia divina si abbatterà sugli uomini e donne che hanno perpetrato tali ingiustizie. Purtroppo non ci sarà giustizia terrena, né ricompensa per aggiustare il male che è stato fatto. Poveri bambini e poveri noi.

    1. nicolcass 26 gennaio 2026

      avvisate barbero..e semmai toglietegli il fiasco del barbera

    1. absitiniuriaverbis 26 gennaio 2026

      Un punto ulteriore per farla semplice e che non ritengo banale.

      Ovvero il vecchio ma sempre di moda 'due pesi e due misure'.

      Si legge di atti contrari alle leggi operati da singoli, gruppi, fazioni, etnie, entità, stati a cui si aggiungono complici e fiancheggiatori, ai quali è permesso tutto ed oltre.
      E ci sono gli altri che, quando in errore o peggio, pagano senza ombra di dubbio.
      Senza contare chi non paga mai e poi mai.

      La legge è uguale per tutti è ancora scritto in bella mostra ma non lo si evince dai fatti.

    2. maghi 26 gennaio 2026

      a napule dicono giustamente che la legge per qualcuno si interpreta e per altri si applica. Non dico chi è quel qualcuno e chi sono gli altri, perchè non voglio alimentare il divide et impera.

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