Tre giorni fa, giovedì 24 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.24/2022 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
Un decreto attesissimo da tutto il popolo italiano, convinto che finalmente avrebbe potuto riprendere a vivere normalmente dopo più di due anni di Stato di Emergenza sanitaria. Sarà capitato infatti a chiunque di voi in queste ultime settimane, parlando con amici e parenti, di sentire la frase "vabbè tanto ora lo tolgono" oppure anche "dal 31 marzo per che cosa protesterai?" o meglio ancora "hai visto? l'avevo detto che non sarebbe rimasto".
Pura e semplice illusione.
Fin ora, per non stare a questionare, consci che nulla di tutto ciò che loro auspicavano sarebbe successo, forse abbiamo sorriso, provando un misto di sensazioni che andavano dalla delusione alla pena. Adesso che ne abbiamo la contro riprova possiamo urlargliela in faccia: "vi hanno preso in giro ancora una volta, e voi come polli ci siete cascati".
Nonostante, infatti, ufficialmente lo Stato di Emergenza sanitaria termini effettivamente il 31 marzo, leggendo il nuovo Decreto Legge una cosa appare chiara: almeno fino al 30 aprile quasi nulla cambia, senonché si sostituisce, per lo svolgimento di alcune attività, il Green Pass Base a quello rafforzato e poco altro.
A rimanere in piedi, invece, è tutta la struttura di controllo dei c.d. contagi, con il governo che passando dall'emergenza sanitaria a quella per la guerra, ne approfitta, nella distrazione generale, per istituzionalizzare in sordina il Green Pass.
Segnatamente, almeno fino alla fine dell'anno, il Governo si è riservato comunque il diritto di imporre nuove misure restrittive, se l'occasione lo necessiterà, eliminando il commissariamento straordinario e istituendo "un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia", operativa fino al 31 dicembre 2022. Basterà quindi una risalita dei contagi per assistere nuovamente a disposizioni di limitazioni delle attività commerciali e sociali.
Per quanto riguarda il Green Pass in scuole e università, per il momento, rimane in vigore fino al 30 aprile. Per quanto riguarda i lavoratori, il Green Pass resta per il personale dell'amministrazione pubblica, così come per i magistrati, nonché per il settore privato. Ciò significa che anche per i lavoratori privati è prorogato di un mese.
Super Green Pass eliminato ovunque quindi? No, a restare in vigore fino a fine anno infatti è l'impossibilità di accedere alle strutture di degenza per coloro che non sono triplamente vaccinati, mentre sicuramente fino al 30 aprile il Green Pass rafforzato servirà per accedere ad una serie di luoghi servizi e attività specificate all'art.7 del DL.
Appare quindi chiarissima la scelta del Governo: trasformare l'eccezione in regola, le restrizioni a fisarmonica in nuova normalità, il nostro futuro in un perenne panottico.
Appuntamento al 30 aprile, a meno che la curva dei contagi non risalga prima!
Qui il Decreto Legge n.24/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. - Il Gattopardo
Massimo A. Cascone e Ivana Suerra, 27.03.2022
Hidalgo 28 marzo 2022
Questo D.L. è un abominio giuridico, l'ennesima porcata normativa partorita dai buffoni al comando. Mentre in tanti si scervellano sulle inutili regolette ivi contenute (dal 1° aprile puoi prendere il bus 075 da Ponte Mammolo a Tor Sapienza senza il grin cazz, ma non il Regionale Veloce 3373 da Tiburtina a Chiusi; dal 1° aprile puoi andare dal barbiere senza il grin cazz, ma non a farti un massaggio), la mia attenzione è rivolta unicamente ad altri aspetti del testo. Perché il diavolo - come sempre - è nei dettagli. Passo ad esaminarli e mi scuso in partenza per la lunghezza del mio intervento. Grazie a chi vorrà leggerlo per intero.
All'art. 1, co. 1, i bifolchi affermano: "Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza (...), preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo (...)".
Innanzitutto mi compiaccio del fatto che i trogloditi si siano ricordati dell'esistenza del D.Lgs. n. 1/2018 (cd. "Codice della protezione civile"). Sapete, è proprio quella norma che hanno finto di non conoscere quando, a gennaio scorso, hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo, in barba all'art. 24, co. 3, del suddetto D.Lgs., che afferma testualmente che "la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi". In questo nuovo D.L., come si è visto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice della protezione civile. L'art. 26 disciplina le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario al termine dello stato di emergenza di rilievo nazionale, limitandone gli scopi a:
Due cose saltano all'occhio. In primis, il linguaggio utilizzato nel D.Lgs. n. 1/2018 lascia chiaramente intendere - come sostengo dagli albori di questa farsa - che lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" è stato pensato dal legislatore soltanto in relazione a catastrofi naturali quali terremoti od inondazioni. Non certo alle pandemenze, vere o finte che siano. Della dichiarazione di stato di emergenza hanno abusato tanto l'avvocaticchio del popolo due anni fa, quanto il sicario delle banche che ne ha preso il posto. In secundis, mentre l'art. 26 circoscrive in modo evidente la portata di queste ordinanze, il nuovo D.L. sembra ampliarne immotivatamente il raggio d'azione potenziale ("misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico").
Poi, all'art. 2, co. 1, del nuovo D.L. si statuisce: "Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19 (...), dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...) e agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario". E ancora, al co. 2: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità".
Insomma, manco il tempo di celebrare il funerale (puramente istituzionale) del Generalissimo Figliuolo, che tosto si manifesta la figura mitologica del Direttore dell'Unità. Come osservato con arguzia da Tancredi ne "Il Gattopardo", se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Il Commissario è morto, viva il Direttore!
Ci sarebbe altro da rilevare (ad esempio sull'ampliamento delle competenze del Ministero della salute, subdolamente previsto dall'art. 2, co. 8), ma il rischio di suscitare noia è già altissimo e il giuridichese del D.L. alquanto vomitevole, perciò mi fermo all'esame dell'art. 3, che presenta i contenuti più gravi: "A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti".
In altre parole, tramite una sua ordinanza, il Ministro della salute con la faccia più insalubre mai esistita può impedirci di andare all'estero o di tornare dall'estero, può chiuderci in casa e decidere un mucchio di altre cosucce. Gli basterà che si alzi a sufficienza il numero dei raffreddori e delle febbricole che spaccia per "contagi".
Bei tempi, quando ancora esisteva una Costituzione e il Presidente della Repubblica ne era il garante.
Mi sovviene, ad esempio, l'art. 13: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".
Ma anche l'art. 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".
Doveva giungere il 2022 perché io scoprissi che il termine "legge" utilizzato dai padri costituenti includeva anche "le ordinanze di Speranza". Ma arriverà il redde rationem, farabutti. Arriverà.